Art. 4 · Clausola di salvaguardia

Art. 4

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 13 set 2017
Clausola di salvaguardia 1.   Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni che danneggiano o minacciano di danneggiare gravemente produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione possono essere ripristinati in qualsiasi momento. 2.   La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell'Unione dei prodotti sottoposti alle misure commerciali autonome istituite dal presente regolamento. 3.   La Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole: — su richiesta di uno Stato membro, o — su richiesta di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, o — di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino i gravi danni di cui al paragrafo 1. Ai fini del presente articolo, per «quota rilevante» si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso. 4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l'Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di tale assistenza da parte di funzionari. 5.   Nel considerare l'esistenza di gravi danni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori dell'Unione nella misura in cui siano disponibili informazioni: — quota di mercato, — produzione, — scorte, — capacità di produzione, — utilizzo degli impianti, — occupazione, — importazioni, — prezzi. 6.   L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione può, in circostanze eccezionali, prorogare tale periodo secondo la procedura d'esame cui all', paragrafo 2. 7.   Entro tre mesi dal termine dell'indagine, la Commissione adotta una decisione in merito alla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. I dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell'accordo di associazione sono reintrodotti finché ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persista il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a un anno, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 8.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all', paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.
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