Art. 3
Sospensione temporanea
In vigore dal 13 set 2017
Sospensione temporanea
1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni di cui all', la Commissione può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all', lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza sia comprovata. Se la Commissione conferma l'inosservanza, essa avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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