Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 set 2017
1.   Se le autorità doganali dispongono di informazioni che indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente all'impegno, a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di emissione della fattura inerente all'impegno. 2.   Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza, a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate al solo fine di esigere i dazi dovuti a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di salvaguardare il loro diritto alla difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
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