Art. 9

Art. 9

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (16) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (17), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e sulle tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata. 2.   Le informazioni aggiuntive richieste sono comunicate utilizzando le dichiarazioni doganali elettroniche o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualsiasi altra forma elettronica o scritta, a seconda dei casi.
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