Art. 46
In vigore dal 30 ago 2017
La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
b)
modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
c)
modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
d)
modificare gli allegati III, IV e V in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSC o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione (PESC) 2016/849;
e)
modificare l'allegato XII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei servizi che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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