Art. 44

Art. 44

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In deroga al divieto di cui all', lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2.   In deroga ai divieti di cui all', lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 3.   In deroga al divieto di cui all', lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
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