Art. 42

Art. 42

In vigore dal 30 ago 2017
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se tali autorità competenti hanno accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
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