Art. 40

Art. 40

In vigore dal 30 ago 2017
1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle lettere da a) a e), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se: a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016); o b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 2.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1509:oj#art-40