Art. 36
In vigore dal 30 ago 2017
1. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all' oppure di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale stabilito prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale vincolo, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati XIII, XV, XVI o XVII;
d)
il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
e)
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni della decisione o del vincolo riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato XIII.
2. In deroga all', e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:
a)
il contratto non è collegato a prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 3, o all'; e
b)
il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato XV, XVI o XVII.
3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.
Storico versioni
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