Art. 30
In vigore dal 30 ago 2017
È vietato:
a)
autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2;
b)
concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;
c)
concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;
d)
acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell' da parte di un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; e
e)
gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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