Art. 3
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC, o per un uso in tale paese;
b)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC il carburante per aerei elencato nell'allegato III o trasportare nella RPDC carburante per aerei, anche non originario del territorio degli Stati membri, a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri;
c)
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari della RPDC;
d)
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato IV, anche non originari della RPDC;
e)
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato V, anche non originari della RPDC;
f)
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i prodotti petroliferi elencati nell'allegato VI, anche non originari della RPDC; e
g)
importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato VII, anche non originari della RPDC;
2. La parte I dell'allegato II comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (14).
La parte II dell'allegato II comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
La parte III dell'allegato II comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.
La parte IV dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 25 dell'UNSCR 2270 (2016).
La parte V dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2321 (2016).
L'allegato III comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).
L'allegato IV comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 1, lettera d).
L'allegato V comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 1, lettera e).
L'allegato VI comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1, lettera f).
L'allegato VII comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui al paragrafo 1, lettera g).
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso la RPDC e il ritorno all'aeroporto di provenienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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