Art. 28

Art. 28

In vigore dal 30 ago 2017
1.   Agli enti finanziari o creditizi è vietato aprire un conto per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della RPDC e per i loro membri della RPDC. 2.   Entro l'11 aprile 2017 gli enti finanziari e creditizi devono chiudere qualsiasi conto detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della RPDC e dai loro membri della RPDC.
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