Art. 23
In vigore dal 30 ago 2017
1. Nell'ambito delle loro attività con enti finanziari e creditizi di cui all', paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:
a)
applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
b)
garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
c)
chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante e i dati informativi relativi al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (UE) 2015/847, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;
d)
conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all', lettera b), della direttiva (UE) 2015/849;
e)
se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («finanziamento della proliferazione»), darne tempestivamente comunicazione all'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva (UE) 2015/849 o a qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatto salvo l', paragrafo 1, o l' del presente regolamento;
f)
segnalare tempestivamente qualsiasi transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;
g)
non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata al finanziamento della proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dall'autorità competente.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riceve relazioni riguardanti il finanziamento potenziale della proliferazione e ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.
Storico versioni
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