Art. 18
In vigore dal 30 ago 2017
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato XII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese; e
b)
fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato XII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella RPDC o per l'uso in tale paese.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella RPDC conformemente al diritto internazionale.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o per la promozione della denuclearizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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