Art. 2
In vigore dal 16 ago 2017
L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità
Argentina: Ministerio de Agroindustria:
per i pezzi detti «hampes» originari dell'Argentina di cui all', paragrafo 3, lettera a).
»
Storico versioni
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