Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 ago 2017
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti. Sono esclusi i seguenti prodotti: — quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, — quelli solo laminati a caldo o a freddo. Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Hesteel Co., Ltd Handan Branch 23,5 C227 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 23,5 C158 Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch 23,5 C159 Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd 23,5 C228 Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd 17,2 C229 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd 17,2 C164 Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd 28,5 C230 Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd 28,5 C112 Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 23,4 C231 Tutte le altre società 28,5 C999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
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