Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ago 2017
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato: 1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) o al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017).»; 2) l'articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio, compresi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Sono vietate a bordo delle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, compresi la vendita, l'uso come credito nonchè la stipula di un'assicurazione per il trasporto. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.»
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