Art. 98
Convalida dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale all'interno delle regioni di coordinamento delle indisponibilità
In vigore dal 2 ago 2017
Convalida dei piani di disponibilità sull'orizzonte annuale all'interno delle regioni di coordinamento delle indisponibilità
1. Il TSO verifica se nei piani preliminari di disponibilità sull'orizzonte annuale esistono incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità.
2. Se non esistono incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, i TSO di una regione di coordinamento delle indisponibilità convalidano congiuntamente i piani di disponibilità sull'orizzonte annuale per tutti gli asset rilevanti di tale regione di coordinamento delle indisponibilità.
3. Se un TSO rileva un'incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, i TSO coinvolti della o delle regioni di coordinamento delle indisponibilità in questione individuano congiuntamente una soluzione coordinandosi con i pianificatori delle indisponibilità, i DSO e i CDSO in questione, utilizzando i mezzi a loro disposizione, rispettando al contempo, nei limiti del possibile, i piani di disponibilità presentati dai pianificatori delle indisponibilità che non sono né TSO facenti parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, né DSO o CDSO ed elaborati conformemente all' e all'. Se viene individuata una soluzione, i TSO delle regioni di coordinamento delle indisponibilità coinvolte aggiornano e convalidano i piani di disponibilità sull'orizzonte annuale per tutti gli asset rilevanti.
4. Se non viene individuata alcuna soluzione per l'incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, ciascun TSO coinvolto, previa approvazione della competente autorità di regolamentazione, qualora lo Stato membro lo preveda:
a)
impone lo stato «disponibile» a tutti gli stati «non disponibile» e «in prova» degli asset rilevanti coinvolti in un'incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità durante il periodo in questione; e
b)
comunica alle pertinenti autorità di regolamentazione, agli eventuali DSO e CDSO interessati e ai pianificatori delle indisponibilità interessati le azioni intraprese, comprese le ragioni a esse soggiacenti, e l'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dai DSO e dai CDSO.
5. I TSO delle regioni di coordinamento delle indisponibilità coinvolte aggiornano e convalidano di conseguenza i piani di disponibilità sull'orizzonte annuale per tutti gli asset rilevanti.
Storico versioni
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