Art. 97 · Presentazione dei piani preliminari di disponibilità sull'orizzonte annuale

Art. 97

Presentazione dei piani preliminari di disponibilità sull'orizzonte annuale

In vigore dal 2 ago 2017
Presentazione dei piani preliminari di disponibilità sull'orizzonte annuale 1.   Entro il 1o novembre di ogni anno civile, il TSO presenta agli altri TSO, attraverso la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E, i piani preliminari di disponibilità sull'orizzonte annuale per l'anno civile successivo per tutti gli asset rilevanti interni. 2.   Entro il 1o novembre di ogni anno civile, per ciascun asset rilevante interno situato in un sistema di distribuzione, il TSO presenta al DSO il piano preliminare di disponibilità sull'orizzonte annuale. 3.   Entro il 1o novembre di ogni anno civile, per ciascun asset rilevante interno situato in un sistema di distribuzione, il TSO presenta al CDSO il piano preliminare di disponibilità sull'orizzonte annuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-97