Art. 92 · Disposizioni generali sui piani di disponibilità

Art. 92

Disposizioni generali sui piani di disponibilità

In vigore dal 2 ago 2017
Disposizioni generali sui piani di disponibilità 1.   L'asset rilevante può trovarsi in uno dei seguenti stati: a) «disponibile», se è in grado di e pronto a fornire un servizio, indipendentemente dal fatto che sia in funzione o meno; b) «non disponibile», se non è in grado di o pronto a fornire un servizio; c) «in prova» se la sua capacità di fornire servizi è in fase di prova. 2.   Lo stato «in prova» si applica solo in caso di potenziale impatto sul sistema di trasmissione e per i seguenti periodi di tempo: a) tra la prima connessione e la messa in esercizio definitiva dell'asset rilevante; e b) immediatamente dopo la manutenzione dell'asset rilevante. 3.   I piani di disponibilità contengono almeno le seguenti informazioni: a) il motivo dello stato «non disponibile» di un asset rilevante; b) se note, le condizioni che devono essere soddisfatte prima di applicare lo stato «non disponibile» a un asset rilevante in tempo reale; c) il tempo necessario a rimettere in servizio un asset rilevante, ove necessario a mantenere la sicurezza operativa. 4.   Lo stato di disponibilità per l'asset rilevante nell'orizzonte temporale annuale deve essere fornito con risoluzione giornaliera. 5.   Qualora i programmi di generazione e le previsioni del fabbisogno siano presentati al TSO conformemente all', la risoluzione temporale degli stati di disponibilità deve essere coerente con tali programmi e previsioni.
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