Art. 92
Disposizioni generali sui piani di disponibilità
In vigore dal 2 ago 2017
Disposizioni generali sui piani di disponibilità
1. L'asset rilevante può trovarsi in uno dei seguenti stati:
a)
«disponibile», se è in grado di e pronto a fornire un servizio, indipendentemente dal fatto che sia in funzione o meno;
b)
«non disponibile», se non è in grado di o pronto a fornire un servizio;
c)
«in prova» se la sua capacità di fornire servizi è in fase di prova.
2. Lo stato «in prova» si applica solo in caso di potenziale impatto sul sistema di trasmissione e per i seguenti periodi di tempo:
a)
tra la prima connessione e la messa in esercizio definitiva dell'asset rilevante; e
b)
immediatamente dopo la manutenzione dell'asset rilevante.
3. I piani di disponibilità contengono almeno le seguenti informazioni:
a)
il motivo dello stato «non disponibile» di un asset rilevante;
b)
se note, le condizioni che devono essere soddisfatte prima di applicare lo stato «non disponibile» a un asset rilevante in tempo reale;
c)
il tempo necessario a rimettere in servizio un asset rilevante, ove necessario a mantenere la sicurezza operativa.
4. Lo stato di disponibilità per l'asset rilevante nell'orizzonte temporale annuale deve essere fornito con risoluzione giornaliera.
5. Qualora i programmi di generazione e le previsioni del fabbisogno siano presentati al TSO conformemente all', la risoluzione temporale degli stati di disponibilità deve essere coerente con tali programmi e previsioni.
Storico versioni
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