Art. 89
Nomina dei pianificatori delle indisponibilità
In vigore dal 2 ago 2017
Nomina dei pianificatori delle indisponibilità
1. Il TSO agisce in qualità di pianificatore delle indisponibilità per ciascun elemento di rete rilevante che opera.
2. Per ogni altro asset rilevante in causa, il titolare nomina il pianificatore delle indisponibilità, o agisce come tale, e ne informa i propri TSO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1485:oj#art-89