Art. 87 · Elenco degli elementi di rete rilevanti

Art. 87

Elenco degli elementi di rete rilevanti

In vigore dal 2 ago 2017
Elenco degli elementi di rete rilevanti 1.   Entro 3 mesi dall'approvazione della metodologia per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità di cui all', paragrafo 1, i TSO di ogni regione di coordinamento delle indisponibilità valutano congiuntamente, in base a tale metodologia, la rilevanza degli elementi di rete situati in un sistema di trasmissione o in un sistema di distribuzione, anche chiuso, per il coordinamento delle indisponibilità e definiscono un elenco unico, per regione di coordinamento delle indisponibilità, degli elementi di rete rilevanti. 2.   L'elenco degli elementi di rete rilevanti di una regione di coordinamento delle indisponibilità contiene tutti gli elementi di rete di un sistema di trasmissione o di un sistema di distribuzione, anche chiuso, situati in tale regione di coordinamento delle indisponibilità che sono stati ritenuti rilevanti applicando la metodologia stabilita in conformità all', paragrafo 1. 3.   I TSO di una regione di coordinamento delle indisponibilità mettono congiuntamente a disposizione l'elenco degli elementi di rete rilevanti sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 4.   Ciascun TSO comunica alla propria autorità di regolamentazione l'elenco degli elementi di rete rilevanti per ciascuna regione di coordinamento delle indisponibilità di cui fa parte. 5.   Per ciascun asset rilevante interno che è un elemento di rete, il TSO: a) comunica al titolare dell'elemento di rete rilevante l'inserimento nell'elenco; b) comunica ai DSO gli elementi di rete rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione; e c) comunica ai CDSO gli elementi di rete rilevanti che sono collegati al loro sistema di distribuzione chiuso;
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