Art. 86 · Aggiornamento degli elenchi dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti

Art. 86

Aggiornamento degli elenchi dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti

In vigore dal 2 ago 2017
Aggiornamento degli elenchi dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti 1.   Entro il 1o luglio di ogni anno civile, i TSO di ogni regione di coordinamento delle indisponibilità rivalutano congiuntamente, in base alla metodologia elaborata conformemente all', paragrafo 1 la rilevanza dei gruppi di generazione e degli impianti di consumo per il coordinamento delle indisponibilità. 2.   Se necessario, entro il 1o agosto di ogni anno civile i TSO di ciascuna regione di coordinamento delle indisponibilità decidono congiuntamente di aggiornare l'elenco dei gruppi di generazione rilevanti e degli impianti di consumo rilevanti di tale regione di coordinamento delle indisponibilità. 3.   I TSO di una regione di coordinamento delle indisponibilità mettono a disposizione l'elenco aggiornato di tale regione di coordinamento delle indisponibilità sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 4.   Ciascun TSO di una regione di coordinamento delle indisponibilità comunica alle parti di cui all', paragrafo 4, il contenuto dell'elenco aggiornato.
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