Art. 79 · Creazione del modello comune di rete

Art. 79

Creazione del modello comune di rete

In vigore dal 2 ago 2017
Creazione del modello comune di rete 1.   Il coordinatore regionale della sicurezza verifica la qualità dei modelli individuali di rete per contribuire alla creazione del modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale indicato conformemente alle metodologie di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1. 2.   Il TSO mette a disposizione del coordinatore regionale della sicurezza il modello individuale di rete necessario a creare il modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale attraverso la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 3.   Se necessario, il coordinatore regionale della sicurezza chiede ai TSO in questione di correggere il loro modello individuale di rete per renderlo conforme ai controlli della qualità e per migliorarlo. 4.   Il TSO, dopo aver verificato la necessità della correzione, corregge i propri modelli individuali di rete sulla base delle richieste del coordinatore regionale della sicurezza o di un altro TSO. 5.   In base alle metodologie di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, e a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222, i TSO nominano un coordinatore regionale della sicurezza per creare il modello comune di rete per ciascun orizzonte temporale e archiviarlo sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E.
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