Art. 78 · Coordinamento regionale della sicurezza operativa

Art. 78

Coordinamento regionale della sicurezza operativa

In vigore dal 2 ago 2017
Coordinamento regionale della sicurezza operativa 1.   Il TSO fornisce al coordinatore regionale della sicurezza tutte le informazioni e i dati necessari a effettuare la valutazione coordinata della sicurezza operativa regionale, che comprendono almeno: a) l'elenco aggiornato delle contingenze, stabilito in base ai criteri definiti nella metodologia di coordinamento delle analisi della sicurezza operativa adottata conformemente all', paragrafo 1; b) l'elenco aggiornato delle possibili contromisure volte a eliminare le violazioni individuate nella regione, scelte tra le categorie di cui all' e accompagnate dalle previsioni dei relativi costi in conformità dell' del regolamento (UE) 2015/1222 se una contromisura comprende il ridispacciamento o gli scambi in controflusso; e c) i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell'. 2.   Il coordinatore regionale della sicurezza: a) effettua la valutazione coordinata della sicurezza operativa regionale conformemente all', sulla base dei modelli comuni di rete stabiliti sulla base dell', della lista delle contingenze e dei limiti di sicurezza operativa forniti dai TSO in conformità del paragrafo 1. Comunica i risultati della suddetta valutazione almeno a tutti i TSO della regione di calcolo della capacità. Se rileva una violazione, raccomanda ai pertinenti TSO le contromisure più efficaci ed economicamente più efficienti e può proporre anche contromisure diverse da quelle fornite dai TSO. La raccomandazione di contromisure è accompagnata da spiegazioni che ne illustrino il fondamento; b) coordina la preparazione di contromisure con e fra i TSO conformemente all', paragrafo 1, lettera b), affinché i TSO attivino in modo coordinato le contromisure in tempo reale. 3.   Nell'effettuare la valutazione coordinata della sicurezza operativa regionale e nel determinare le contromisure opportune, il coordinatore regionale della sicurezza si coordina con altri coordinatori regionali della sicurezza. 4.   Quando riceve dal pertinente coordinatore regionale della sicurezza i risultati della valutazione coordinata della sicurezza operativa regionale con una proposta di contromisura, il TSO, applicando le disposizioni dell', valuta la contromisura raccomandata per gli elementi oggetto della contromisura situati nella sua area di controllo. Il TSO decide se attuare la contromisura raccomandata: se decide di non attuarla, motiva la sua decisione al coordinatore regionale della sicurezza; se decide di attuarla, la applica agli elementi situati nella sua area di controllo, purché essa sia compatibile con le condizioni in tempo reale.
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