Art. 77 · Organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa

Art. 77

Organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa

In vigore dal 2 ago 2017
Organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa 1.   La proposta di disposizioni comuni per il coordinamento regionale della sicurezza operativa elaborata dai TSO di una regione di calcolo della capacità a norma dell', paragrafo 1, comprende anche disposizioni comuni relative all'organizzazione del coordinamento della sicurezza operativa regionale che riguardino almeno i seguenti aspetti: a) la nomina di uno o più coordinatori regionali della sicurezza che svolgeranno le funzioni di cui al paragrafo 3 per detta regione di calcolo della capacità; b) norme relative alla governance e all'azione del coordinatore regionale della sicurezza, che garantiscano un equo trattamento di tutti i TSO membri; c) qualora i TSO propongano di nominare più di un coordinatore regionale della sicurezza a norma della lettera a): i) una proposta di ripartizione coerente delle funzioni tra i coordinatori regionali della sicurezza che saranno attivi in detta regione di calcolo della capacità. La proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni assegnate ai coordinatori regionali della sicurezza; ii) una valutazione che dimostri che l'assetto proposto per i coordinatori regionali della sicurezza e le relative funzioni è efficiente, efficace e coerente con il calcolo della capacità coordinato a livello regionale a norma degli del regolamento (UE) 2015/1222; iii) un efficace processo decisionale e di coordinamento per risolvere le posizioni conflittuali tra coordinatori regionali della sicurezza all'interno della regione di calcolo della capacità. 2.   Nell'elaborare la proposta di disposizioni comuni relative all'organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa di cui al paragrafo 1, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: a) ciascun TSO è coperto da almeno un coordinatore regionale della sicurezza; b) tutti i TSO garantiscono che il numero totale di coordinatori regionali della sicurezza nell'Unione non sia superiore a sei. 3.   I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità propongono la delega delle seguenti funzioni in conformità del paragrafo 1: a) coordinamento regionale della sicurezza operativa conformemente all' al fine di aiutare i TSO a rispettare i propri obblighi per quanto riguarda gli orizzonti annuale, giornaliero e infragiornaliero di cui all', paragrafo 3, e agli ; b) creazione del modello comune di rete in conformità all'; c) coordinamento regionale delle indisponibilità conformemente all' al fine di aiutare i TSO a rispettare i propri obblighi di cui agli ; d) valutazione dell'adeguatezza regionale conformemente all' al fine di aiutare i TSO a rispettare i propri obblighi di cui all'. 4.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, il coordinatore regionale della sicurezza tiene conto dei dati che coprono almeno le regioni di calcolo della capacità per le quali gli sono state assegnate funzioni, comprese le aree osservabili di tutti i TSO di dette regioni di calcolo della capacità. 5.   I coordinatori regionali della sicurezza coordinano lo svolgimento delle proprie funzioni in modo da facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. I coordinatori della sicurezza regionale assicurano l'armonizzazione dei processi e, laddove la duplicazione non sia giustificata da motivi di efficienza o dalla necessità di garantire la continuità del servizio, la creazione di strumenti comuni che consentano loro di cooperare e coordinarsi in modo efficiente.
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