Art. 76 · Proposta di coordinamento regionale della sicurezza operativa

Art. 76

Proposta di coordinamento regionale della sicurezza operativa

In vigore dal 2 ago 2017
Proposta di coordinamento regionale della sicurezza operativa 1.   Entro 3 mesi dall'approvazione della metodologia di coordinamento delle analisi della sicurezza operativa di cui all', paragrafo 1, i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità elaborano congiuntamente una proposta di disposizioni comuni per il coordinamento regionale della sicurezza operativa, che devono essere applicate dai coordinatori regionali della sicurezza e dai TSO della regione di calcolo della capacità. La proposta rispetta le metodologie di coordinamento dell'analisi della sicurezza operativa elaborate conformemente all', paragrafo 1, e integra, ove necessario, le metodologie sviluppate conformemente agli del regolamento (UE) 2015/1222. La proposta determina: a) le condizioni e la frequenza del coordinamento infragiornaliero delle analisi della sicurezza operativa e gli aggiornamenti dei modelli comuni di rete da parte del coordinatore regionale della sicurezza; b) la metodologia per la preparazione di contromisure gestite in modo coordinato, considerandone la rilevanza transfrontaliera stabilita a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222, che tenga conto dei requisiti di cui agli articoli da 20 a 23 e determini almeno: i) la procedura per lo scambio delle informazioni sulle contromisure disponibili tra i pertinenti TSO e il coordinatore della regionale sicurezza; ii) la classificazione delle violazioni e delle contromisure di cui all'; iii) l'identificazione delle contromisure più efficaci ed economicamente efficienti in caso di violazioni della sicurezza operativa di cui all'; iv) la preparazione e l'attivazione di contromisure a norma dell', paragrafo 2; v) la condivisione dei costi delle contromisure di cui all', integrando ove necessario la metodologia comune elaborata a norma dell' del regolamento (UE) 2015/1222. In linea di principio, i costi delle congestioni prive di rilevanza transfrontaliera sono sostenuti dal TSO responsabile di una determinata area di controllo e i costi per alleviare le congestioni di rilevanza transfrontaliera sono coperti dai TSO responsabili delle aree di controllo in proporzione all'aggravamento della congestione dell'elemento di rete imputabile allo scambio energetico tra queste aree di controllo. 2.   Nel determinare se la congestione ha rilevanza transfrontaliera, i TSO tengono conto della congestione che si verificherebbe in assenza degli scambi energetici tra zone di controllo.
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