Art. 64
Disposizioni generali relative ai modelli individuali di rete e ai modelli comuni di rete
In vigore dal 2 ago 2017
Disposizioni generali relative ai modelli individuali di rete e ai modelli comuni di rete
1. Per eseguire l'analisi della sicurezza operativa a norma del titolo 2 della presente parte, il TSO prepara modelli individuali di rete secondo le metodologie stabilite in applicazione dell' del regolamento (UE) 2015/1222 e dell' del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione per ognuno dei seguenti orizzonti temporali, applicando il formato di dati definito a norma dell', paragrafo 2:
a)
orizzonte annuale, conformemente agli ;
b)
orizzonte settimanale, ove applicabile, conformemente all';
c)
orizzonte giornaliero, conformemente all'; e
d)
orizzonte infragiornaliero, conformemente all'.
2. I modelli individuali di rete comprendono le informazioni strutturali e i dati di cui all'.
3. Il TSO crea i modelli individuali di rete e il coordinatore regionale della sicurezza contribuisce alla creazione dei modelli comuni di rete applicando il formato di dati stabilito a norma dell', paragrafo 2.
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