Art. 64 · Disposizioni generali relative ai modelli individuali di rete e ai modelli comuni di rete

Art. 64

Disposizioni generali relative ai modelli individuali di rete e ai modelli comuni di rete

In vigore dal 2 ago 2017
Disposizioni generali relative ai modelli individuali di rete e ai modelli comuni di rete 1.   Per eseguire l'analisi della sicurezza operativa a norma del titolo 2 della presente parte, il TSO prepara modelli individuali di rete secondo le metodologie stabilite in applicazione dell' del regolamento (UE) 2015/1222 e dell' del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione per ognuno dei seguenti orizzonti temporali, applicando il formato di dati definito a norma dell', paragrafo 2: a) orizzonte annuale, conformemente agli ; b) orizzonte settimanale, ove applicabile, conformemente all'; c) orizzonte giornaliero, conformemente all'; e d) orizzonte infragiornaliero, conformemente all'. 2.   I modelli individuali di rete comprendono le informazioni strutturali e i dati di cui all'. 3.   Il TSO crea i modelli individuali di rete e il coordinatore regionale della sicurezza contribuisce alla creazione dei modelli comuni di rete applicando il formato di dati stabilito a norma dell', paragrafo 2.
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