Art. 60 · Coordinatori della formazione e formatori

Art. 60

Coordinatori della formazione e formatori

In vigore dal 2 ago 2017
Coordinatori della formazione e formatori 1.   Le responsabilità del coordinatore della formazione comprendono l'elaborazione, il monitoraggio e l'aggiornamento dei programmi di formazione, come pure la determinazione: a) delle qualifiche e del processo di selezione dei dipendenti del TSO da formare; b) della formazione richiesta per la certificazione dei dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale; c) dei processi, compresa la pertinente documentazione, per il programma di formazione iniziale e il programma di formazione continua; d) del processo per la certificazione dei dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale; e e) del processo per la proroga del periodo di formazione e del periodo di certificazione per i dipendenti del gestore di sistema incaricati della gestione in tempo reale. 2.   Il TSO stabilisce le abilità e il livello di competenza dei formatori sul luogo di lavoro. I formatori sul luogo di lavoro hanno un livello appropriato di esperienza operativa conseguita in seguito all'ottenimento della certificazione. 3.   Il TSO tiene un registro dei dipendenti incaricati della gestione in tempo reale che svolgono funzioni di formatore sul luogo di lavoro e, al momento di decidere in merito alla proroga della loro certificazione, procede a un riesame della loro capacità di impartire una formazione pratica.
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