Art. 57
Esecuzione di prove funzionali e di analisi
In vigore dal 2 ago 2017
Esecuzione di prove funzionali e di analisi
1. Il TSO o DSO con cui l'SGU ha un punto di connessione ha il diritto di eseguire una prova per accertare la conformità dell'SGU ai requisiti del presente regolamento e per verificare l'immissione o il prelievo previsti dell'SGU e la fornitura contrattata dei servizi ausiliari dell'SGU, in qualsiasi momento nel corso della durata di vita dell'impianto. Il TSO o il DSO comunica in tempo utile all'SGU la procedura per l'esecuzione delle prove funzionali, prima di iniziare la prova.
2. Il TSO o il DSO con cui l'SGU ha un punto di connessione pubblica l'elenco delle informazioni e dei documenti che l'SGU deve fornire e dei requisiti che deve soddisfare ai fini della prova funzionale di conformità. Detto elenco contiene almeno:
a)
tutti i documenti e i certificati delle apparecchiature che l'SGU è tenuto a fornire;
b)
i dettagli relativi ai dati tecnici dell'impianto dell'SGU che hanno rilevanza per la gestione del sistema;
c)
i requisiti per i modelli per la valutazione della stabilità dinamica; e
d)
gli studi effettuati dall'SGU che dimostrano il risultato atteso della valutazione della stabilità dinamica, ove applicabile.
3. Ove applicabile, il TSO o DSO rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra l'SGU e il TSO o il DSO ai fini dell'esecuzione delle prove funzionali di conformità.
Storico versioni
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