Art. 57 · Esecuzione di prove funzionali e di analisi

Art. 57

Esecuzione di prove funzionali e di analisi

In vigore dal 2 ago 2017
Esecuzione di prove funzionali e di analisi 1.   Il TSO o DSO con cui l'SGU ha un punto di connessione ha il diritto di eseguire una prova per accertare la conformità dell'SGU ai requisiti del presente regolamento e per verificare l'immissione o il prelievo previsti dell'SGU e la fornitura contrattata dei servizi ausiliari dell'SGU, in qualsiasi momento nel corso della durata di vita dell'impianto. Il TSO o il DSO comunica in tempo utile all'SGU la procedura per l'esecuzione delle prove funzionali, prima di iniziare la prova. 2.   Il TSO o il DSO con cui l'SGU ha un punto di connessione pubblica l'elenco delle informazioni e dei documenti che l'SGU deve fornire e dei requisiti che deve soddisfare ai fini della prova funzionale di conformità. Detto elenco contiene almeno: a) tutti i documenti e i certificati delle apparecchiature che l'SGU è tenuto a fornire; b) i dettagli relativi ai dati tecnici dell'impianto dell'SGU che hanno rilevanza per la gestione del sistema; c) i requisiti per i modelli per la valutazione della stabilità dinamica; e d) gli studi effettuati dall'SGU che dimostrano il risultato atteso della valutazione della stabilità dinamica, ove applicabile. 3.   Ove applicabile, il TSO o DSO rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra l'SGU e il TSO o il DSO ai fini dell'esecuzione delle prove funzionali di conformità.
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