Art. 56
Scopo e responsabilità
In vigore dal 2 ago 2017
Scopo e responsabilità
1. Il TSO e ciascun DSO o SGU connesso al sistema di trasmissione può svolgere prove funzionali relative, rispettivamente, agli elementi del sistema di trasmissione e agli impianti, in condizioni operative simulate e per un periodo di tempo limitato. In tal caso, ne danno notifica in tempo utile e prima dell'avvio delle prove e riducono al minimo l'incidenza sulla gestione del sistema in tempo reale. Le prove funzionali sono intese a:
a)
attestare la conformità di un nuovo elemento del sistema di trasmissione, nel momento in cui viene messo in funzione per la prima volta, a tutte le rilevanti disposizioni tecniche e organizzative del presente regolamento;
b)
attestare la conformità di un nuovo impianto dell'SGU o del DSO, nel momento in cui viene messo in funzione per la prima volta, a tutte le rilevanti disposizioni tecniche e organizzative del presente regolamento;
c)
attestare la conformità a tutte le rilevanti disposizioni tecniche e organizzative del presente regolamento nel caso in cui un elemento del sistema di trasmissione o un impianto dell'SGU o del DSO subisca una modifica che abbia rilevanza per la gestione del sistema;
d)
valutare i possibili effetti negativi di un guasto, di un corto circuito o di qualsiasi altro incidente non previsto e inatteso nella gestione del sistema, su un elemento del sistema di trasmissione o sull'impianto dell'SGU o del DSO.
2. I risultati delle prove funzionali di cui al paragrafo 1 sono utilizzati:
a)
dal TSO per assicurare il funzionamento corretto degli elementi del sistema di trasmissione;
b)
dal DSO e dall'SGU per assicurare il funzionamento corretto dei sistemi di distribuzione e degli impianti degli SGU;
c)
dal TSO, dal DSO o dall'SGU per mantenere le pratiche operative esistenti e svilupparne di nuove;
d)
dal TSO per assicurare la fornitura dei servizi ausiliari;
e)
dal TSO, dal DSO o dall'SGU per acquisire informazioni sulle prestazioni degli elementi del sistema di trasmissione e degli impianti degli SGU e dei DSO in tutte le condizioni e nel rispetto di tutte le disposizioni operative pertinenti del presente regolamento, per quanto riguarda:
i)
l'applicazione controllata di variazioni della frequenza o della tensione finalizzate alla raccolta di informazioni sul comportamento del sistema di trasmissione e degli elementi; e
ii)
le prove relative alle pratiche operative nello stato di emergenza e nello stato di ripristino.
3. Il TSO fa in modo che le prove funzionali non compromettano la sicurezza operativa del proprio sistema di trasmissione. Qualsiasi prova funzionale può essere posticipata o interrotta a causa di condizioni del sistema non previste o al fine di salvaguardare la sicurezza del personale, della popolazione, degli impianti o delle apparecchiature su cui viene eseguita la prova, oppure degli elementi del sistema di trasmissione o degli impianti del DSO o dell'SGU.
4. In caso di deterioramento dello stato del sistema di trasmissione in cui viene eseguita la prova funzionale, il TSO del sistema di trasmissione interessato è autorizzato a interrompere la prova. Se l'esecuzione di una prova influisce su un altro TSO e qualora anche lo stato del suo sistema subisca un deterioramento, il TSO, l'SGU o il DSO che esegue la prova funzionale provvede a interromperla immediatamente subito dopo essere stato informato dal TSO interessato.
5. Il TSO provvede affinché i risultati delle prove funzionali rilevanti eseguite e le relative analisi siano:
a)
integrati nel processo di formazione e certificazione dei dipendenti incaricati della gestione in tempo reale;
b)
utilizzati nei processi di ricerca e sviluppo dell'ENTSO-E; e
c)
utilizzati per migliorare le pratiche operative, comprese quelle dello stato di emergenza e dello stato di ripristino.
Storico versioni
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