Art. 51 · Scambio di dati tra TSO e DSO concernente i gruppi di generazione significativi

Art. 51

Scambio di dati tra TSO e DSO concernente i gruppi di generazione significativi

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati tra TSO e DSO concernente i gruppi di generazione significativi 1.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun DSO trasmette al rispettivo TSO le informazioni di cui agli con la frequenza e il livello di dettaglio richiesti dal TSO. 2.   Il TSO rende disponibili al DSO, al cui sistema di distribuzione sono connessi gli SGU, le informazioni di cui agli richieste dal DSO. 3.   Se necessario ai fini dell'analisi della sicurezza operativa e della convalida dei modelli, il TSO può richiedere ulteriori dati a un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a) ed e), connesso al sistema di distribuzione.
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