Art. 5 · Termini e condizioni o metodologie dei TSO

Art. 5

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

In vigore dal 2 ago 2017
Termini e condizioni o metodologie dei TSO 1.   I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle competenti autorità di regolamentazione, conformemente all', paragrafi 2 e 3, o all'entità designata dallo Stato membro, conformemente all', paragrafo 4, entro i termini temporali stabiliti dal presente regolamento. 2.   I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora in forza del presente regolamento sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di detti termini e condizioni o metodologie. 3.   Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie conformemente all', paragrafo 2, non pervengano a un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte a norma dell', paragrafo 2, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri; e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. 4.   Una minoranza di blocco per le decisioni di cui all', paragrafo 2, deve includere TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata. 5.   Se le regioni interessate sono costituite da più di cinque Stati membri e qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie conformemente all', paragrafo 3, non pervengano a un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. Una maggioranza qualificata per le proposte a norma dell', paragrafo 3, esige una maggioranza di: a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati; e b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione della regione interessata. 6.   La minoranza di blocco per le decisioni a norma dell', paragrafo 3, consiste almeno nel numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata. 7.   I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell', paragrafo 3, relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono consensualmente. 8.   Per quanto attiene alle decisioni dei TSO di cui ai paragrafi 3 e 4, si attribuisce un voto per ciascuno Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO. 9.   Se i TSO non presentano, entro la scadenza fissata dal presente regolamento, una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione in conformità dell', paragrafi 2 e 3, o alle entità designate dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 4, essi trasmettono alle competenti autorità di regolamentazione e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le competenti autorità di regolamentazione e su richiesta della Commissione stessa, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. Quest'ultima prende i provvedimenti opportuni per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia.
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