Art. 48 · Scambio di dati strutturali

Art. 48

Scambio di dati strutturali

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati strutturali 1.   Salvo altrimenti disposto dal TSO, ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), e un SGU facente parte di un'aggregazione di SGU ai sensi dell', paragrafo 1, lettera e), connesso al sistema di distribuzione comunica almeno i seguenti dati al TSO e al DSO con cui ha un punto di connessione: a) i dati generali del gruppo di generazione, comprese la capacità installata e la fonte di energia primaria o il tipo di combustibile; b) i dati relativi alle riserve FCR secondo la definizione e i requisiti di cui all' per gli impianti di generazione che offrono o forniscono tale servizio; c) i dati sulle riserve FRR per gli impianti di generazione che offrono o forniscono tale servizio; d) i dati sulle riserve RR per i gruppi di generazione che offrono o forniscono tale servizio; e) i dati relativi alla protezione; f) la capacità di controllo della potenza reattiva; g) la capacità di accesso remoto all'interruttore; h) i dati necessari per l'esecuzione della simulazione dinamica conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/631; e i) il livello di tensione e la posizione di ciascun gruppo di generazione. 2.   Ciascun impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione che è un SGU ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a) ed e), comunica al TSO e al DSO con cui ha un punto di connessione, entro il termine concordato e non dopo la prima messa in esercizio o eventuali modifiche all'impianto esistente, eventuali modifiche relative alla portata e al contenuto dei dati di cui al paragrafo 1.
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