Art. 45
Scambio di dati strutturali
In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati strutturali
1. Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo D connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
a)
i dati generali del gruppo di generazione, ivi inclusi la capacità installata e la fonte di energia primaria;
b)
i dati relativi alle turbine e all'impianto di generazione, compresi i tempi di avviamento a freddo e a caldo;
c)
i dati per il calcolo della corrente di corto circuito;
d)
i dati relativi al trasformatore dell'impianto di generazione;
e)
i dati relativi alle riserve FCR dei gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio, conformemente all';
f)
i dati relativi alle riserve FRR dei gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio, conformemente all';
g)
i dati relativi alle riserve RR dei gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio, conformemente all';
h)
i dati necessari per il ripristino del sistema di trasmissione;
i)
i dati e i modelli necessari per eseguire la simulazione dinamica;
j)
i dati relativi alla protezione;
k)
i dati necessari per determinare i costi delle contromisure di cui all', paragrafo 1, lettera b); se il TSO si avvale di meccanismi basati sul mercato in applicazione dell', paragrafo 2, lettera d), la comunicazione dei prezzi da pagare da parte del TSO sarà ritenuta sufficiente;
l)
la capacità di controllo della tensione e della potenza reattiva.
2. Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo B o C connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
a)
i dati generali del gruppo di generazione, ivi inclusi la capacità installata e la fonte di energia primaria;
b)
i dati per il calcolo della corrente di corto circuito;
c)
i dati relativi alle riserve FCR secondo la definizione e i requisiti di cui all' per i gruppi di generazione che offrono o forniscono tale servizio;
d)
i dati relativi alle riserve FRR per i gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio;
e)
i dati relativi alle RR per i gruppi di generazione che offrono o forniscono questo servizio;
f)
i dati relativi alla protezione;
g)
la capacità di controllo della potenza reattiva;
h)
i dati necessari per determinare i costi delle contromisure di cui all', paragrafo 1, lettera b); se il TSO si avvale di meccanismi basati sul mercato in applicazione dell', paragrafo 2, lettera d), la comunicazione dei prezzi da pagare da parte del TSO sarà ritenuta sufficiente;
i)
i dati necessari per eseguire la valutazione della stabilità dinamica conformemente all'.
3. Il TSO può richiedere a un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione connesso al sistema di trasmissione di fornire ulteriori dati, ove opportuno ai fini dell'analisi della sicurezza operativa, conformemente alla parte III, titolo 2.
4. Ciascun titolare di sistema HVDC o di interconnettore fornisce al TSO i seguenti dati relativi al sistema HVDC o all'interconnettore:
a)
i dati della targa dell'impianto;
b)
i dati relativi ai trasformatori;
c)
i dati relativi ai filtri e ai banchi di filtri;
d)
i dati relativi alla compensazione per la potenza reattiva;
e)
la capacità di controllo della potenza attiva;
f)
la capacità di controllo della potenza reattiva e della tensione;
g)
l'ordine di priorità delle modalità di gestione di potenza attiva e reattiva, se disponibile;
h)
la capacità di risposta in frequenza;
i)
i modelli dinamici per la simulazione dinamica;
j)
i dati relativi alla protezione; e
k)
la fault-ride-through capability.
5. Ciascun titolare di interconnettore in corrente alternata fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
a)
i dati della targa dell'impianto;
b)
i parametri elettrici;
c)
le protezioni associate.
Storico versioni
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