Art. 40 · Organizzazione, ruoli, responsabilità e qualità dello scambio di dati

Art. 40

Organizzazione, ruoli, responsabilità e qualità dello scambio di dati

In vigore dal 2 ago 2017
Organizzazione, ruoli, responsabilità e qualità dello scambio di dati 1.   Lo scambio e la comunicazione dei dati e delle informazioni a norma del presente titolo riflettono, nella misura del possibile, la situazione reale e quella prevista del sistema di trasmissione. 2.   Il TSO comunica e utilizza dati e informazioni di alta qualità. 3.   Il TSO raccoglie le seguenti informazioni sulla sua area osservabile e le scambia con tutti gli altri TSO nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere l'analisi della sicurezza operativa di cui all': a) generazione; b) consumo; c) programmi; d) posizioni di bilanciamento; e) indisponibilità pianificate e topologia delle sottostazioni; e f) previsioni. 4.   Il TSO rappresenta le informazioni di cui al paragrafo 3 come immissioni e prelievi su ciascun nodo del proprio modello individuale di rete di cui all'. 5.   Coordinandosi con i DSO e gli SGU, il TSO determina l'applicabilità e la portata dello scambio di dati sulla base delle seguenti categorie: a) dati strutturali di cui all'; b) dati di programmazione e previsione di cui all'; c) dati in tempo reale di cui agli ; e d) disposizioni di cui agli . 6.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO si accordano sui requisiti organizzativi, sui ruoli e sulle responsabilità essenziali correlati allo scambio di dati. Detti requisiti organizzativi, ruoli e responsabilità tengono in considerazione e integrano, ove necessario, le condizioni operative della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico elaborata conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222. Essi si applicano a tutte le disposizioni relative allo scambio di dati del presente titolo e comprendono i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità per i seguenti elementi: a) l'obbligo per i TSO di comunicare senza indugio a tutti i TSO limitrofi eventuali modifiche alle impostazioni di protezione, ai limiti termici e alle capacità tecniche sugli interconnettori tra le loro aree di controllo; b) l'obbligo per i DSO connessi direttamente al sistema di trasmissione di informare i TSO ai quali sono connessi, entro i termini concordati, di eventuali modifiche ai dati e alle informazioni di cui al presente titolo; c) l'obbligo per i DSO adiacenti e/o tra il DSO a valle e il DSO a monte di informarsi reciprocamente, entro i termini concordati, di eventuali modifiche ai dati e alle informazioni ai sensi del presente titolo; d) l'obbligo per gli SGU di informare il rispettivo TSO o DSO, entro i termini concordati, di eventuali modifiche rilevanti ai dati e alle informazioni stabiliti conformemente al presente titolo; e) il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni stabiliti conformemente al presente titolo, compresi i principi essenziali, il tipo di dati, i mezzi di comunicazione, il formato e le norme tecniche da applicare, i tempi e le responsabilità; f) la marcatura temporale e la frequenza di comunicazione dei dati e delle informazioni che i DSO e gli SGU sono tenuti a fornire, per l'utilizzo da parte dei TSO in momenti diversi. La frequenza degli scambi di informazioni per i dati in tempo reale, i dati di programmazione e l'aggiornamento dei dati strutturali deve essere definita; e g) il formato per la comunicazione di dati e informazioni stabiliti conformemente al presente titolo. I requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità sono pubblicati dall'ENTSO-E. 7.   Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il TSO concorda con i pertinenti DSO processi efficaci, efficienti e proporzionati per effettuare e gestire gli scambi di dati tra di loro, ivi inclusa, laddove necessario per gestire in modo efficiente la rete, la comunicazione dei dati relativi ai sistemi di distribuzione e agli SGU. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, lettera g), il TSO concorda con i pertinenti DSO il formato per lo scambio dei dati. 8.   Gli SGU connessi al sistema di trasmissione hanno accesso ai dati relativi ai loro impianti di rete messi in esercizio al punto di connessione. 9.   Il TSO concorda con i DSO connessi al sistema di trasmissione la portata delle informazioni supplementari che devono scambiarsi riguardo agli impianti di rete messi in esercizio. 10.   I DSO con un punto di connessione a un sistema di trasmissione hanno il diritto di ricevere le rilevanti informazioni strutturali, di programmazione e in tempo reale dai pertinenti TSO e hanno la facoltà di raccogliere tali informazioni dai DSO limitrofi. I DSO limitrofi determinano in modo coordinato la portata delle informazioni che possono scambiarsi.
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