Art. 37 · Schemi di protezione speciali

Art. 37

Schemi di protezione speciali

In vigore dal 2 ago 2017
Schemi di protezione speciali Qualora il TSO utilizzi uno schema di protezione speciale, esso: a) fa sì che ciascuno schema di protezione speciale agisca in modo selettivo, affidabile ed efficace; b) valuta, nel progettare uno schema di protezione speciale, le conseguenze per il sistema di trasmissione in caso di funzionamento non corretto dello schema, tenendo conto dell'impatto sui TSO interessati; c) verifica che lo schema di protezione speciale presenti un livello di affidabilità paragonabile a quello dei sistemi di protezione utilizzati per la protezione principale degli elementi del sistema di trasmissione; d) gestisce il sistema di trasmissione con lo schema di protezione speciale entro i limiti di sicurezza operativa determinati conformemente all'; e e) coordina le funzioni dello schema di protezione speciale, i principi di attivazione e i setpoint con i TSO limitrofi e i DSO connessi al sistema di trasmissione interessati, compresi i sistemi di distribuzione chiusi e gli SGU connessi al sistema di trasmissione interessati.
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