Art. 37
Schemi di protezione speciali
In vigore dal 2 ago 2017
Schemi di protezione speciali
Qualora il TSO utilizzi uno schema di protezione speciale, esso:
a)
fa sì che ciascuno schema di protezione speciale agisca in modo selettivo, affidabile ed efficace;
b)
valuta, nel progettare uno schema di protezione speciale, le conseguenze per il sistema di trasmissione in caso di funzionamento non corretto dello schema, tenendo conto dell'impatto sui TSO interessati;
c)
verifica che lo schema di protezione speciale presenti un livello di affidabilità paragonabile a quello dei sistemi di protezione utilizzati per la protezione principale degli elementi del sistema di trasmissione;
d)
gestisce il sistema di trasmissione con lo schema di protezione speciale entro i limiti di sicurezza operativa determinati conformemente all'; e
e)
coordina le funzioni dello schema di protezione speciale, i principi di attivazione e i setpoint con i TSO limitrofi e i DSO connessi al sistema di trasmissione interessati, compresi i sistemi di distribuzione chiusi e gli SGU connessi al sistema di trasmissione interessati.
Storico versioni
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