Art. 35 · Gestione delle contingenze

Art. 35

Gestione delle contingenze

In vigore dal 2 ago 2017
Gestione delle contingenze 1.   Il TSO valuta i rischi associati alle contingenze dopo aver simulato ogni contingenza prevista nella sua lista delle contingenze e dopo aver valutato se è in grado di mantenere il suo sistema di trasmissione entro i limiti di sicurezza operativa nella situazione (N-1). 2.   Qualora ritenga che i rischi associati a una contingenza siano talmente significativi da potergli impedire di preparare e attivare in tempo utile contromisure volte a evitare il mancato rispetto del criterio (N-1) o qualora ritenga che sussista il rischio di propagazione di un disturbo al sistema di trasmissione interconnesso, il TSO prepara e attiva delle contromisure per conseguire il prima possibile il rispetto del criterio (N-1). 3.   Nel caso in cui si verifichi una situazione (N-1) causata da un disturbo, il TSO attiva una contromisura per fare in modo che il sistema di trasmissione ritorni il prima possibile a uno stato normale e che tale situazione (N-1) diventi la nuova situazione N. 4.   Il TSO non è tenuto a rispettare il criterio (N-1) nei seguenti casi: a) durante le sequenze di manovra; b) durante il periodo di tempo necessario per la preparazione e l'attivazione delle contromisure. 5.   Salvo altrimenti disposto da uno Stato membro, il TSO non è obbligato a rispettare il criterio (N-1) purché le conseguenze siano unicamente locali e circoscritte alla propria area di controllo.
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