Art. 32
Limiti dei flussi di potenza
In vigore dal 2 ago 2017
Limiti dei flussi di potenza
1. Quando il sistema si trova nello stato normale e dopo il verificarsi di una contingenza prevista nella lista delle contingenze di cui all', paragrafo 1, il TSO mantiene i flussi di potenza entro i limiti di sicurezza operativa definiti.
2. Nella situazione (N-1), nello stato normale, il TSO mantiene i flussi di potenza entro i sovraccarichi transitori ammissibili di cui all', paragrafo 1, lettera c), avendo preparato le contromisure da applicare ed eseguire entro l'orizzonte temporale consentito per i sovraccarichi transitori ammissibili.
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