Art. 26 · Piano di sicurezza per la protezione delle infrastrutture critiche

Art. 26

Piano di sicurezza per la protezione delle infrastrutture critiche

In vigore dal 2 ago 2017
Piano di sicurezza per la protezione delle infrastrutture critiche 1.   Il TSO specifica, tenendo conto dell' della direttiva 2008/114/CE (10) del Consiglio, un piano di sicurezza riservato contenente una valutazione del rischio per gli asset di proprietà del TSO o da esso gestiti, riguardante i principali scenari di minaccia fisica o cibernetica determinati dallo Stato membro. 2.   Il piano di sicurezza considera il potenziale impatto sui sistemi di trasmissione interconnessi europei e contempla misure organizzative e fisiche volte ad attenuare i rischi individuati. 3.   Il TSO riesamina periodicamente il piano di sicurezza per rispondere a cambiamenti degli scenari di minaccia e tenere conto dell'evoluzione del sistema di trasmissione.
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