Art. 24 · Disponibilità di mezzi, strumenti e attrezzature del TSO

Art. 24

Disponibilità di mezzi, strumenti e attrezzature del TSO

In vigore dal 2 ago 2017
Disponibilità di mezzi, strumenti e attrezzature del TSO 1.   Il TSO assicura la disponibilità, l'affidabilità e la ridondanza dei seguenti elementi: a) mezzi per il monitoraggio dello stato del sistema di trasmissione, comprese le applicazioni per la stima dello stato e le attrezzature per il controllo frequenza/potenza; b) mezzi per il controllo dell'apertura/chiusura degli interruttori, degli interruttori di parallelo, dei commutatori del trasformatore e di altre apparecchiature che servono a controllare gli elementi del sistema di trasmissione; c) mezzi per comunicare con le sale di controllo degli altri TSO e RSC; d) strumenti per l'analisi della sicurezza operativa; e e) strumenti e mezzi di comunicazione necessari per facilitare le operazioni di mercato transfrontaliere. 2.   Se gli strumenti, i mezzi e le attrezzature del TSO di cui al paragrafo 1 influiscono sui DSO o sugli SGU connessi al sistema di trasmissione coinvolti nella fornitura di servizi di bilanciamento o di servizi ausiliari, nella difesa o nel ripristino del sistema o nella comunicazione delle telemetrie di cui agli , il pertinente TSO e i DSO e gli SGU di cui sopra cooperano e si coordinano per specificare e assicurare la disponibilità, l'affidabilità e la ridondanza di tali strumenti, mezzi e attrezzature. 3.   Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il TSO adotta un piano di continuità operativa in cui descrive in dettaglio le sue risposte a una perdita di strumenti, mezzi e attrezzature critici ed elenca disposizioni per assicurarne la manutenzione, la sostituzione e lo sviluppo. Il TSO riesamina il proprio piano di continuità operativa almeno una volta l'anno e lo aggiorna se necessario e dopo qualsiasi cambiamento significativo che riguardi gli strumenti, i mezzi e le attrezzature critici o le condizioni operative del sistema rilevanti. Il TSO comunica ai DSO e agli SGU interessati le parti del piano di continuità operativa che li riguardano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-24