Art. 21
Principi e criteri applicabili alle contromisure
In vigore dal 2 ago 2017
Principi e criteri applicabili alle contromisure
1. Nell'attivare e coordinare le contromisure conformemente all' il TSO applica i seguenti principi:
a)
per le violazioni della sicurezza operativa che non è necessario gestire in modo coordinato, il TSO progetta, prepara e attiva le contromisure figuranti nelle categorie definite all' per riportare il sistema allo stato normale e impedire che lo stato di allerta o di emergenza si propaghi al di fuori della sua area di controllo;
b)
per le violazioni della sicurezza operativa che è necessario gestire in modo coordinato, il TSO progetta, prepara e attiva le contromisure coordinandosi con gli altri TSO coinvolti, seguendo la metodologia per la preparazione delle contromisure in modo coordinato descritta all', paragrafo 1, lettera b), e tenendo conto della raccomandazione di un coordinatore regionale della sicurezza conformemente all', paragrafo 4.
2. Nel selezionare le contromisure opportune, il TSO applica i seguenti criteri:
a)
attiva le contromisure più efficaci ed economicamente efficienti;
b)
attiva le contromisure entro un intervallo di tempo che si avvicini il più possibile al tempo reale, tenendo conto del tempo di attivazione previsto e dell'urgenza con cui risolvere la situazione relativa alla gestione del sistema;
c)
considera il rischio di guasti nell'applicazione delle contromisure disponibili e il relativo impatto sulla sicurezza operativa:
i)
rischi di guasto o corto circuito derivanti dalle modifiche della topologia;
ii)
rischi di indisponibilità derivanti da modifiche della potenza attiva o reattiva nei gruppi di generazione o negli impianti di consumo; e
iii)
rischi di malfunzionamento derivanti dal comportamento delle apparecchiature;
d)
privilegia le contromisure che rendono disponibile la massima capacità interzonale per l'allocazione della capacità nel rispetto di tutti i limiti di sicurezza operativa.
Storico versioni
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