Art. 21 · Principi e criteri applicabili alle contromisure

Art. 21

Principi e criteri applicabili alle contromisure

In vigore dal 2 ago 2017
Principi e criteri applicabili alle contromisure 1.   Nell'attivare e coordinare le contromisure conformemente all' il TSO applica i seguenti principi: a) per le violazioni della sicurezza operativa che non è necessario gestire in modo coordinato, il TSO progetta, prepara e attiva le contromisure figuranti nelle categorie definite all' per riportare il sistema allo stato normale e impedire che lo stato di allerta o di emergenza si propaghi al di fuori della sua area di controllo; b) per le violazioni della sicurezza operativa che è necessario gestire in modo coordinato, il TSO progetta, prepara e attiva le contromisure coordinandosi con gli altri TSO coinvolti, seguendo la metodologia per la preparazione delle contromisure in modo coordinato descritta all', paragrafo 1, lettera b), e tenendo conto della raccomandazione di un coordinatore regionale della sicurezza conformemente all', paragrafo 4. 2.   Nel selezionare le contromisure opportune, il TSO applica i seguenti criteri: a) attiva le contromisure più efficaci ed economicamente efficienti; b) attiva le contromisure entro un intervallo di tempo che si avvicini il più possibile al tempo reale, tenendo conto del tempo di attivazione previsto e dell'urgenza con cui risolvere la situazione relativa alla gestione del sistema; c) considera il rischio di guasti nell'applicazione delle contromisure disponibili e il relativo impatto sulla sicurezza operativa: i) rischi di guasto o corto circuito derivanti dalle modifiche della topologia; ii) rischi di indisponibilità derivanti da modifiche della potenza attiva o reattiva nei gruppi di generazione o negli impianti di consumo; e iii) rischi di malfunzionamento derivanti dal comportamento delle apparecchiature; d) privilegia le contromisure che rendono disponibile la massima capacità interzonale per l'allocazione della capacità nel rispetto di tutti i limiti di sicurezza operativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-21