Art. 20 · Contromisure nella gestione del sistema

Art. 20

Contromisure nella gestione del sistema

In vigore dal 2 ago 2017
Contromisure nella gestione del sistema 1.   Il TSO si adopera per fare in modo che il proprio sistema di trasmissione resti nello stato normale e ha la responsabilità di gestire le violazioni della sicurezza operativa. Per conseguire questo obiettivo, ciascun TSO progetta, prepara e attiva contromisure tenendo conto della loro disponibilità, del tempo e delle risorse necessarie per attivarle e di eventuali condizioni esterne al sistema di trasmissione che interessano ciascuna contromisura. 2.   Le contromisure alle quali i TSO ricorrono nella gestione del sistema conformemente al paragrafo 1 e agli articoli da 21 a 23 del presente regolamento sono coerenti con le contromisure prese in considerazione nel calcolo della capacità conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222.
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