Art. 188 · Informazioni sulle FRR

Art. 188

Informazioni sulle FRR

In vigore dal 2 ago 2017
Informazioni sulle FRR 1.   I TSO di ciascun blocco LFC comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, i requisiti di disponibilità delle FRR e i requisiti di controllo di qualità precisati a norma dell', paragrafo 2, e i requisiti tecnici di connessione specificati a norma dell', paragrafo 3, non meno di tre mesi prima che divengano di applicazione. 2.   I TSO di ciascun blocco LFC comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, le norme di dimensionamento per le FRR del loro blocco LFC, in conformità all', paragrafo 1, non meno di tre mesi prima che l'accordo operativo di blocco LFC divenga di applicazione. 3.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, entro il 30 novembre di ogni anno, una previsione delle capacità di riserva FRR di ciascun blocco LFC per l'anno a venire. 4.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, entro 30 giorni dalla fine del trimestre, le capacità di riserva FRR effettive del trimestre trascorso di ciascun blocco LFC.
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