Art. 187 · Informazioni sulle FCR

Art. 187

Informazioni sulle FCR

In vigore dal 2 ago 2017
Informazioni sulle FCR 1.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, il metodo di dimensionamento per le FCR della loro area sincrona, in conformità all', paragrafo 2, non meno di tre mesi prima che divenga di applicazione. 2.   Se del caso, i TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, l'entità totale della capacità di riserva FCR e le quote di capacità di riserva FCR necessarie per ciascun TSO e specificate conformemente all', paragrafo 1, quale obbligo di FCR iniziale, non meno di un mese prima che divengano di applicazione. 3.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, le proprietà delle FCR definite per la loro area sincrona a norma dell', paragrafo 2, e i requisiti complementari per i gruppi di erogazione delle FCR a norma dell', paragrafo 3, non meno di tre mesi prima che divengano di applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-187