Art. 185 · Informazioni sulla qualità della frequenza

Art. 185

Informazioni sulla qualità della frequenza

In vigore dal 2 ago 2017
Informazioni sulla qualità della frequenza 1.   I TSO di una medesima area sincrona che propongono di modificare i valori dei parametri qualitativi della frequenza o il parametro-obiettivo della qualità della frequenza a norma dell', comunicano tali valori modificati all'ENTSO-E per pubblicazione, non meno di un mese prima dell'entrata in vigore dell'accordo operativo di area sincrona. 2.   Se del caso, i TSO di ciascuna area sincrona comunicano i valori dei parametri-obiettivo dell'FRCE per ciascun blocco LFC e ciascuna area LFC all'ENTSO-E per pubblicazione, non meno di un mese prima che divengano di applicazione. 3.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, la metodologia utilizzata per determinare il rischio di esaurimento delle FCR almeno tre mesi prima dell'applicazione dell'accordo operativo di area sincrona. 4.   Il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona di ciascuna area sincrona comunica all'ENTSO-E, per pubblicazione, i risultati del processo di applicazione dei criteri nella rispettiva area sincrona, entro tre mesi dall'ultima orodatazione del periodo di misurazione e almeno quattro volte all'anno. Tali risultati comprendono almeno: a) i valori dei criteri di valutazione della qualità della frequenza calcolati per l'area sincrona e per ciascun blocco LFC dell'area sincrona a norma dell', paragrafo 3; nonché b) la risoluzione e la precisione delle misurazioni e il metodo di calcolo di cui all'. 5.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano all'ENTSO-E, per pubblicazione, la durata della rampa di cui all', non meno di tre mesi prima che divenga di applicazione.
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