Art. 175
Requisiti generali per la condivisione di FRR e RR tra aree sincrone
In vigore dal 2 ago 2017
Requisiti generali per la condivisione di FRR e RR tra aree sincrone
1. In caso di condivisione di FRR o RR, il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità mette a disposizione del TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità una quota della propria capacità di riserva FRR e RR necessaria per rispettare gli obblighi in materia di riserva di FRR e/o RR derivanti dalle norme di dimensionamento delle FRR/RR di cui agli . Il TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità può essere:
a)
il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve per la capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR o RR; oppure
b)
il TSO che ha accesso alla sua capacità di riserva FRR e RR soggetta alla condivisione di FRR/RR mediante l'attuazione di un processo di attivazione transfrontaliera delle FRR/RR nell'ambito di un accordo di scambio di FRR/RR.
2. I TSO di un blocco LFC definiscono nell'accordo operativo di blocco LFC i ruoli e le responsabilità del TSO che fornisce la riserva per il controllo della capacità, del TSO che riceve la riserva per il controllo della capacità e del TSO interessato, relativamente alla condivisione di FRR e RR coni TSO di altri blocchi LFC in altre aree sincrone.
Storico versioni
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