Art. 173
Scambio di FCR tra aree sincrone
In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di FCR tra aree sincrone
1. I TSO di un'area sincrona che partecipano a un processo di accoppiamento della frequenza hanno la facoltà di utilizzare il processo di scambio di FCR per scambiare FCR tra aree sincrone.
2. I TSO delle aree sincrone che partecipano allo scambio di FCR fra aree sincrone organizzano detto scambio in modo tale che i TSO di un'area sincrona ricevano da un'altra area sincrona una quota della capacità di riserva totale FCR necessaria per la loro area sincrona a norma dell'.
3. La quota della capacità di riserva totale FCR necessaria per l'area sincrona in cui è scambiata è fornita nella seconda area sincrona in aggiunta alla capacità di riserva totale FCR necessaria per questa seconda area sincrona a norma dell'.
4. I TSO dell'area sincrona specificano nell'accordo operativo di area sincrona i limiti dello scambio delle FCR.
5. I TSO delle aree sincrone interessate elaborano un accordo di scambio di FCR in cui specificano le condizioni per lo scambio delle FCR.
Storico versioni
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