Art. 16 · Relazione annuale sul controllo frequenza/potenza

Art. 16

Relazione annuale sul controllo frequenza/potenza

In vigore dal 2 ago 2017
Relazione annuale sul controllo frequenza/potenza 1.   Entro il 30 settembre, l'ENTSO-E pubblica una relazione annuale sul controllo frequenza/potenza sulla base delle informazioni fornite dai TSO conformemente al paragrafo 2. La relazione annuale sul controllo frequenza/potenza riporta le informazioni elencate al paragrafo 2 per ogni Stato membro. 2.   A partire dal 14 settembre 2018, i TSO di ciascuno Stato membro comunicano all'ENTSO-E, entro il 1o marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) l'identificazione dei blocchi LFC, delle aree LFC e delle aree di monitoraggio nello Stato membro; b) l'identificazione dei blocchi LFC che si trovano al di fuori del territorio dello Stato membro e che includono aree LFC e aree di monitoraggio situate all'interno dello Stato membro; c) l'identificazione delle aree sincrone alle quali lo Stato membro appartiene; d) i dati relativi ai criteri di valutazione della qualità della frequenza per ciascuna area sincrona e ciascun blocco LFC di cui alle lettere a), b) e c) per ogni mese di almeno i due anni civili precedenti; e) l'obbligo di FCR e l'obbligo di FCR iniziale di ciascun TSO operante nello Stato membro per ogni mese di almeno i due anni civili precedenti; e f) la descrizione e la data di attuazione di eventuali misure di attenuazione e requisiti di rampa volti ad attenuare le deviazioni di frequenza deterministiche adottati l'anno civile precedente in applicazione degli e che vedono il coinvolgimento dei TSO dello Stato membro. 3.   I dati trasmessi dai TSO riguardano l'anno precedente. Le informazioni relative alle aree sincrone, ai blocchi LFC, alle aree LFC e alle aree di monitoraggio di cui alle lettere a), b) e c) sono comunicate una sola volta. Qualora dovessero sopraggiungere cambiamenti in queste aree, dette informazioni sono comunicate nuovamente entro il 1o marzo dell'anno successivo. 4.   Se del caso, tutti i TSO di un'area sincrona o di un blocco LFC cooperano ai fini della raccolta dei dati elencati al paragrafo 2.
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