Art. 158
Requisiti tecnici minimi delle FRR
In vigore dal 2 ago 2017
Requisiti tecnici minimi delle FRR
1. I requisiti tecnici minimi delle FRR sono i seguenti:
a)
ciascuna unità di erogazione delle FRR e ciascun gruppo di erogazione delle FRR è connesso a un solo TSO di connessione delle riserve;
b)
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR attiva le FRR sulla base del setpoint ricevuto dal TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve;
c)
il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve è il TSO di connessione delle riserve o un TSO designato da quest'ultimo in un accordo di scambio delle FRR ai sensi dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 4;
d)
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR per le FRR automatiche ha un tempo di attivazione delle FRR automatiche non superiore a 30 secondi;
e)
il fornitore delle FRR assicura che l'attivazione delle FRR delle unità di erogazione delle FRR all'interno di un gruppo di erogazione della riserva possa essere monitorata. A tal fine, il fornitore delle FRR è in grado di fornire al TSO di connessione delle riserve e al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve misurazioni in tempo reale nel punto di connessione o in un altro punto di interazione concordato con il TSO di connessione delle riserve riguardo:
i)
al valore programmato orodatato della produzione di potenza attiva;
ii)
al valore orodatato della potenza attiva istantanea per:
—
ciascuna unità di erogazione delle FRR,
—
ciascun gruppo di erogazione delle FRR, e
—
ciascun gruppo di generazione o unità di consumo di un gruppo di erogazione delle FRR avente una produzione di potenza attiva massima pari o superiore a 1,5 MW;
f)
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR per le FRR automatiche è in grado di attivare completamente le sue riserve (FRR) automatiche disponibili entro il tempo di piena attivazione delle FRR automatiche;
g)
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR per le FRR manuali è in grado di attivare completamente le sue riserve (FRR) manuali disponibili entro il tempo di piena attivazione delle FRR manuali;
h)
il fornitore delle FRR soddisfa i requisiti di disponibilità delle FRR; nonché
i)
l'unità di erogazione delle FRR o il gruppo di erogazione delle FRR soddisfa i requisiti di pendenza della rampa del blocco LFC.
2. I TSO di un blocco LFC precisano, nell'accordo operativo di blocco LFC, i requisiti di disponibilità delle FRR e i requisiti di controllo di qualità delle unità di erogazione delle FRR e dei gruppi di erogazione delle FRR per il rispettivo blocco LFC, ai sensi dell'.
3. Il TSO di connessione delle riserve adotta i requisiti tecnici per la connessione delle unità di erogazione delle FRR e dei gruppi di erogazione delle FRR al fine di garantire la fornitura in sicurezza delle FRR.
4. Il fornitore delle FRR:
a)
assicura che le sue unità di erogazione delle FRR e i suoi gruppi di erogazione delle FRR soddisfino i requisiti tecnici minimi in materia di FRR, i requisiti di disponibilità delle FRR e i requisiti di pendenza della rampa di cui ai paragrafi da 1 a 3; nonché
b)
comunica quanto prima al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve la riduzione della disponibilità effettiva di una sua unità di erogazione delle FRR o gruppo di erogazione delle FRR o di parte del suo gruppo di erogazione delle FRR.
5. Il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve assicura il controllo dell'osservanza, da parte delle sue unità di erogazione delle FRR e dei suoi gruppi di erogazione delle FRR, dei requisiti tecnici minimi in materia di FRR di cui al paragrafo 1, dei requisiti di disponibilità delle FRR di cui al paragrafo 2, dei requisiti di pendenza della rampa di cui al paragrafo 1 e dei requisiti di connessione di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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